Deve ritenersi nulla e non meramente annullabile, anche se assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall’articolo 1126 del codice civile, senza che i condomini abbiano manifestato l’espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso. La predetta nullità può essere fatta valere, a norma dell’articolo 1421 del codice civile, anche dal condomino che abbia partecipato all’assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa.
NULLA LA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE CHE MODIFICA IL CRITERIO LEGALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE
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