Skip to content

L’emergenza covid non costituisce causa di giustificato inadempimento del conduttore

Posted byAvv. Filippo Barbàra

Questo è quanto affermato nel giudizio  avente ad oggetto la morosità in cui era incorsa un’agenzia di viaggi, patrocinato dall’Avv. Filippo Barbàra innanzi al Tribunale Roma, Giudice Dott. Corrias R.G. 27851/2020 ordinanza in data 31/07/2020 con la quale, all’esito di un rigoroso percorso argomentativo, è stato concesso il provvedimento ex art. 665 c.p.c..In particolare il Giudice ha osservato che: a) infondata appare l’eccezione di parte conduttrice in ordine ad un asserito inadempimento di parte locatrice di mantenere l’immobile idoneo all’uso pattuito posto che l’impossibilità di svolgere l’attività commerciale nei locali è dipesa da provvedimenti autoritativi e non già dalla necessità di svolgere lavori di straordinaria manutenzione ovvero ad altre mancanze del locatore; b) infondata è parimenti l’eccezione di impossibilità sopravvenuta non potendosi né ritenere tale il mancato pagamento dipendente dalla condizione di scarsa liquidità o incapienza patrimoniale della conduttrice, né l’impossibilità di utilizzare la prestazione del locatore trattandosi di impedimento non definitivo ma temporaneo; c) per quanto attiene alla eccessiva onerosità sopravvenuta, l’art. 1467 c.c. consentirebbe al conduttore, una volta accertata tale eccessiva onerosità, di domandare la risoluzione del contratto e non di ottenere l’esonero dal pagamento del canone e la prosecuzione della locazione; d) le disposizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza Covid 19 hanno espressamente autorizzato la riduzione del canone di locazione per talune specifiche attività (DL 34/2020, art. 216 comma 3) tra cui non risultava rientrare quella dedotta in giudizio; e) l’esonero dal pagamento del canone non è nemmeno configurabile in base alla previsione di cui all’art. 3, comma 6 bis, del DL 6/2020, dovendosi ritenere in base a tale norma giustificato solo il ritardo nell’adempimento determinato dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti Covid 19, fermo restando l’obbligo di pagamento di tali canoni alla cessazione delle misure restrittive.

Approfondimenti

Aricoli correlati

DELIBERE CONDOMINIALI E DIRITTI DEGLI USUFRUTTUARI

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione IV Civile, ha annullato parzialmente una delibera condominiale per mancata convocazione dell’usufruttuario, confermando il principio secondo cui il diritto di partecipazione all’assemblea è essenziale per la validità delle deliberazioni condominiali. L’attrice, usufruttuaria di un’unità immobiliare sita in un condominio di Napoli, aveva...
Leggi articolo completo

Pensione di reversibilità all’ex coniuge: la Cassazione rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26932 del 5 ottobre 2021  ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 3 L.898/70 applicato in combinato con l’art. 5 della L. 263/2005. la Suprema Corte ha fatto propria la questione costituzionale già...
Leggi articolo completo

RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE MANTENIMENTO FIGLI

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, nel loro costante e prevedibile ripetersi...
Leggi articolo completo