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Le agevolazioni fiscali non si applicano all’atto notarile stipulato in un momento successivo all’accordo di mediazione

Posted byAvv. Filippo Barbàra

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione per impugnare la sentenza della CTR umbra che confermava la sentenza di accoglimento di primo grado relativa all’estensione dei benefici fiscali ex D.Lgs. n. 28/2010 all’atto notarile rogato a seguito di un accordo raggiunto in mediazione. Secondo la V Sezione della Suprema Corte l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica … Poiché le parti, dopo aver concluso l’accordo all’esito della procedura di mediazione, scelsero di stipulare separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare … ne consegue che all’atto notarile con cui le parti successivamente disposero il trasferimento dell’immobile non poteva applicarsi il regime agevolato di cui ai commi 2 e 3 del citato D.Lgs (CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 11617 del 16.06.2020)

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