Skip to content

CONDOMINIO. Cass. civ., sez. II, sentenza 6 ottobre 2017, n. 23396

Posted byAvv. Filippo Barbàra

Per stabilire se l’avviso di convocazione dell’assemblea di un condominio sia stato recapitato cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, è determinante la data dell’avviso di giacenza della raccomandata.

Posto che l’avviso di convocazione dell’assemblea deve qualificarsi quale atto di natura privata (svincolato in quanto tale dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) ed, in particolare, quale atto unilaterale recettizio, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario; quest’ultimo avrà poi la possibilità di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Tale momento, ove la convocazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o con il momento nel quale si sia venuta a compiere la giacenza.

Approfondimenti

Aricoli correlati

Pensione di reversibilità all’ex coniuge: la Cassazione rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26932 del 5 ottobre 2021  ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 3 L.898/70 applicato in combinato con l’art. 5 della L. 263/2005. la Suprema Corte ha fatto propria la questione costituzionale già...
Leggi articolo completo

RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE MANTENIMENTO FIGLI

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, nel loro costante e prevedibile ripetersi...
Leggi articolo completo

Locazione: spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Locazione - obbligazioni del locatore -Affitto d'azienda - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - Distinzione - Criterio - Fondamento - Elenco delle opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 1005 c.c. - Adoperabilità - Ragioni. L'affittuario dell'azienda ha l'obbligo di conservarla, in tutte le sue componenti, nello stato in...
Leggi articolo completo

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte...
Leggi articolo completo