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ASSEGNO DIVORZILE SOLO SE E’ ACCERTATO LO STATO DI BISOGNO

Posted byAvv. Filippo Barbàra

No all’assegno divorzile per una ex moglie, laureata in scienze politiche, che pur depositando dichiarazioni dei redditi negative non giustifica la destinazione del denaro ricavato dalla vendita di un immobile ed affronta spese – anche di locazione – che fanno ritenere abbia la disponibilità di altre entrate (Tribunale di Roma, Sentenza del 23 giugno 2017, giudice Stefania Ciani).

Questo l’esito della domanda di una ex moglie che, dopo una separazione consensuale – in cui si pattuiva l’autonomia dei due coniugi, titolari di reddito personale – nel richiedere lo scioglimento del matrimonio, insisteva affinché il Tribunale le riconoscesse l’assegno divorzile, sul presupposto di non aver «redditi propri», perché priva di una stabile occupazione, dato che le docenze saltuarie e le traduzioni che svolgeva per terzi non fornivano, comunque, una redditualità certa.

Alla domanda si opponeva il marito deducendo uno stato di non occupazione; durante il processo, questi aveva riconosciuto di essere stato assunto da altra società e quindi di disporre, nuovamente, di un reddito da lavoro.

Il Tribunale di Roma, con una sentenza molto attenta ai nuovi insegnamenti della Cassazione (sentenza 11504/2017) ripercorre le principali tappe dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno di divorzio dimostra di avere aderito all’insegnamento della sentenza 11504 della Suprema corte, sia in ordine alla duplicità delle fasi d’analisi per giungere al riconoscimento o meno dell’assegno divorzile sia, sopratutto, nel considerare l’elemento del “tenore di vita” come un elemento, ormai definitivamente, archiviato e superato.

Per il tribunale della capitale, l’assegno divorzile è richiedibile solo ove venga offerta nel processo da parte della richiedente «la prova certa di non aver mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento e di essere nell’impossibilità di poterseli procurare». In difetto, l’inesistenza di ragioni di solidarietà economica portano l’eventuale riconoscimento del diritto di assegno, ad essere omologato a una «locupletazione (arricchimento ndr) illegittima», in quanto fondata esclusivamente sul fatto della mera preesistenza di un rapporto matrimoniale, ormai estinto. In altre parole il discrimine tra solidarietà economica e illegittimo arricchimento sta proprio, perciò, nel giudizio sulla esistenza, o meno, delle condizioni del diritto all’assegno, da svolgersi nella prima fase di valutazione.

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