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ASSEGNO DI DIVORZIO. PRESUPPOSTI E FASI DELLA VERIFICA DEL GIUDICE

Posted byAvv. Filippo Barbàra

Il giudice del divorzio nel caso di richiesta dell’assegno di cui alla L. 898 del 1970, articolo 5, c.6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987 deve verificare, nella fase dell’an debeatur, regolata dal principio dell’”autoresponsabilita’ economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole, se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilita’ “di procurarseli per ragioni oggettive), con esclusivo riferimento all’”indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione. Per quanto riguarda la fase del quantum debeatur regolata dal principio della “solidarieta’ economica” dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente piu’ debole (articoli 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, il giudice del divorzio deve tenere conto di tutti gli elementi indicati dalle disposizioni di legge; condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, e “valutare” tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2017 n. 11504

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