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DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI: PREVALE LA NUOVA NORMATIVA MENO RESTRITTIVA

Posted byAvv. Filippo Barbàra

I regolamenti edilizi sono espressione di una potestà normativa attribuita all’amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con la conseguenza che l’interpretazione di tali norme va condotta non già secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall’articolo 12 delle preleggi e, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale degli stessi non sia sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete deve ricorrere al criterio sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l’esame complessivo del testo, della
mens legis. (Cass.,n. 20357 del 2017).

Qualora, poi – proseguono i giudici della Suprema corte – ciò nonostante, residuino incertezze in ordine al significato obiettivo a riconoscersi alla norma regolamentare, non trova applicazione la regola ermeneutica dettata per i contratti dall’art. 1367 c.c., a tenore della quale, nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Secondo la reiterata giurisprudenza della Cassazione, in tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l’edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l’abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.

Tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme, di regola esclusa dall’articolo 11 delle preleggi, ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l’illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all’entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene meno però l’illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

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