
Risoluzione alternativa delle controversie
Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha introdotto all’interno del nostro ordinamento delle soluzioni alternative a quella processuale per la risoluzione delle controversie, rientranti nel novero delle così dette A.D.R. (dall’acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution), addirittura alcune materie prevedono l’obbligatorietà dell’esperimento di queste procedure, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale, il che significa che il cittadino o l’impresa che intenda adire l’Autorità Giudiziaria per far valere le proprie ragioni deve preliminamente esperire la procedura alternativa prevista nel caso di specie, e solo qualora questa si concluda infaustamente, avrà la possibilità di potersi rivolgere al Tribunale.
Si ritiene comunemente che abbiano il vantaggio di permettere una veloce ed efficace risoluzione dei conflitti insorti, con costi inferiori e maggiore riservatezza.
Tali procedure sono la MEDIAZIONE e la NEGOZIAZIONE assistita.
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