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DISTANZE LEGALI DEROGABILI SE GLI IMMOBILI SONO INCLUSI NELLA STESSA LOTTIZZAZIONE

Posted byAvv. Filippo Barbàra

In materia di distanze legali il Comune può prescrivere spazi inferiori a quelli indicati dalla normativa statale quando le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione. In tutti gli altri casi gli “avvicinamenti” sono considerati arbitrari e quindi illegittimi. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 26354/17.

I fatti – La Corte si è trovata a dirimere una controversia in cui a fronte di una nuova costruzione le distanze tra due edifici erano diminuite con danno invocato dalla parte appellante su diversi fronti in particolare per la forte riduzione della luminosità interna all’immobile. Nella sentenza viene richiamato l’articolo 9 del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 che testualmente prevede che «sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Nello stesso senso si è espressa anche la Consulta con la sentenza 23 gennaio 2013 n. 6 consentendo per l’appunto che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, pur provvista di «efficacia precettiva e inderogabile», solo nei limiti ivi indicati, ovvero a condizione che le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

L’errore nel merito – Ora – nel caso concreto – i giudici di merito sono incappati nell’errore di non considerare che solo uno dei fondi ricadesse nel piano particolareggiato per cui l’avvicinamento che si era venuto a creare tra le due costruzioni doveva essere considerato del tutto illegittimo proprio alla luce di quanto disposto dalla normativa statale.

 

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