L’EMERGENZA COVID NON COSTITUISCE CAUSA DI GIUSTIFICATO INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE

Pubblicato da il 27 ottobre, 2020

Questo è quanto affermato nel giudizio  avente ad oggetto la morosità in cui era incorsa un’agenzia di viaggi, patrocinato dall’Avv. Filippo Barbàra innanzi al Tribunale Roma, Giudice Dott. Corrias R.G. 27851/2020 ordinanza in data 31/07/2020 con la quale, all’esito di un rigoroso percorso argomentativo, è stato concesso il provvedimento ex art. 665 c.p.c..In particolare il Giudice ha osservato che: a) infondata appare l’eccezione di parte conduttrice in ordine ad un asserito inadempimento di parte locatrice di mantenere l’immobile idoneo all’uso pattuito posto che l’impossibilità di svolgere l’attività commerciale nei locali è dipesa da provvedimenti autoritativi e non già dalla necessità di svolgere lavori di straordinaria manutenzione ovvero ad altre mancanze del locatore; b) infondata è parimenti l’eccezione di impossibilità sopravvenuta non potendosi né ritenere tale il mancato pagamento dipendente dalla condizione di scarsa liquidità o incapienza patrimoniale della conduttrice, né l’impossibilità di utilizzare la prestazione del locatore trattandosi di impedimento non definitivo ma temporaneo; c) per quanto attiene alla eccessiva onerosità sopravvenuta, l’art. 1467 c.c. consentirebbe al conduttore, una volta accertata tale eccessiva onerosità, di domandare la risoluzione del contratto e non di ottenere l’esonero dal pagamento del canone e la prosecuzione della locazione; d) le disposizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza Covid 19 hanno espressamente autorizzato la riduzione del canone di locazione per talune specifiche attività (DL 34/2020, art. 216 comma 3) tra cui non risultava rientrare quella dedotta in giudizio; e) l’esonero dal pagamento del canone non è nemmeno configurabile in base alla previsione di cui all’art. 3, comma 6 bis, del DL 6/2020, dovendosi ritenere in base a tale norma giustificato solo il ritardo nell’adempimento determinato dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti Covid 19, fermo restando l’obbligo di pagamento di tali canoni alla cessazione delle misure restrittive.