PER L’ASSEGNO DI DIVORZIO BISOGNA TENER CONTO DEL CONTRIBUTO DATO ALLA VITA FAMILIARE

Pubblicato da il 12 luglio, 2018

La Corte di cassazione, con un’importante sentenza delle Sezioni unite civili, la n. 18287 /18 ha fornito una serie di chiarimenti su natura e riconoscimento dell’assegno di divorzio. Una pronuncia assai attesa, dopo che l’anno scorso la stessa Cassazione, ma a sezione semplice, aveva mandato in soffitta quel criterio del tenore di vita cui adeguare l’importo dell’assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale. Di qui le opposte reazioni: di plauso per un verdetto che cancellava una visione del matrimonio come “rendita di posizione”e la preoccupazione per una sottovalutazione dell’apporto del coniuge più debole economicamente alla vita familiare.

Ora le Sezioni unite provano a mettere un po’ più di ordine e a raggiungere un equilibrio un po’ più avanzato dopo un anno di polemiche. E lo fanno sottolineando innanzitutto che all’assegno di divorzio deve essere attribuita una funzione assistenziale e, nello stesso tempo, compensativa e perequativa. Una natura, meglio una funzione, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che trova concretezza in un confronto delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi.

Il riconoscimento dell’apporto dato deve tenere conto non solo del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da permettere l’autosufficienza, sulla base di un parametro astratto, ma deve in concreto, permettere un livello di reddito adeguato. Adeguatezza che non è più però al tenore di vita antecedente la rottura del legame matrimoniale, ma al contributo fornito nella relizzazione della vita familiare, tenendo conto poi delle aspettative economiche e professionali eventualmente sacrificate, in ragione dell’età del richiedente e della durata del matrimonio.

Lo squilibrio che viene a crearsi per effetto del divorzio e che l’assegno deve in qualche modo contribuire a eliminare, o almeno a ridurre, non va cioè considerato in astratto e senza attenzione alle ragioni che l’hanno prodotto. In particolare all’assunzione di un ruolo consumato in maniera prevalente o esclusiva all’interno della famiglia, compromettendo carriera o comunque aspettative di reddito, e all’apporto dato alla costituzione del patrimonio familiare.

Il giudice, avvertono le Sezioni unite, dovrà procedere a un’attività complessa, che non dovrà però più distinguere la fase di decisione sull’esistenza del diritto all’assegno da quella della sua quantificazione. Dovrà invece procedere in primo luogo all’accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio, facendo riferimento per esempio alle dichiarazioni dei redditi. Naturalmente poi lo squilibrio potrà avere diverse gradazioni quanto a rilevanza, valorizzando il principio di responsabilità. Anche perchè la sentenza è chiara nell’attribuire all’assegno una funzione di compensazione non (solo) assistenziale.

«L’adeguatezza dei mezzi – osservano le Sezioni unite – deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte».

La pronuncia, che, in una parte, si diffonde anche nel corroborare con un confronto comparatistico la soluzione raggiunta, mette anche in evidenza più volte come l’ammissione della funzione equilibratrice dell’assegno non ha come obiettivo la ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma soltanto il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione di confronto attuale.