FONDO PATRIMONIALE SOGGETTO AD AZIONE REVOCATORIA

Pubblicato da il 15 febbraio, 2018

l fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, non crea un diritto soggettivo sui beni ed è così soggetto ad azione revocatoria. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 3641/18.

Finalità del fondo. La Corte ha dichiarato la procedura legittima in quanto se da una parte è vero che la finalità del fondo è quella di garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, tuttavia a seguito della sua costituzione non si crea nessun diritto soggettivo a carico dei singoli componenti del nucleo familiare, nemmeno per quel che concerne i vincoli di disponibilità. Motivo per cui i figli del debitore non sono litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale. Sul punto la Corte richiama il precedente di legittimità (sentenza n. 5402/2004) secondo cui i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l’inefficacia di tale costituzione, poiché il fondo non viene costituito a beneficio dei figli, ma solo per fare fronte ai bisogni della famiglia. Nella sentenza viene poi bocciato anche l’appello sulla costituzione del fondo che sarebbe dovuto essere atto solutorio e non già di mera liberalità. Sul punto la Corte ricorda come l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito soggetto ad azione revocatoria ex articolo 2901, comma 1, n. 1 del Cc.

Gratuità dell’atto. In particolare viene chiarito come proprio in funzione della gratuità dell’atto la dichiarazione di inefficacia sussiste con la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. E ricorda la sentenza come la costituzione di un fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.