PER LA DONAZIONE GARANZIE RAFFORZATE
il 6 dicembre, 2017La donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte (il donante) arricchisce l’altra parte (il donatario), disponendo di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione a favore del donatario. In pratica, è l’atto con cui il donante regala un bene al donatario o si obbliga a una determinata prestazione a suo favore (ad esempio, la corresponsione di un vitalizio).
Poiché la donazione è un vero e proprio contratto, occorrono tutti i requisiti per la conclusione di un valido contratto: donante e donatario devono prestare un valido consenso ed essere capaci di donare e di ricevere e la causa deve essere lecita.
Affinché una donazione sia valida occorre in particolare:
• la volontà del donante di spogliarsi, per liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato;
• il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare (qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante);
• l’accettazione del donatario (nessuno può essere obbligato ad accettare un regalo e perciò l’accettazione deve essere espressa).
Dato che depaupera il patrimonio del donante, la donazione va effettuata con notevole attenzione ed è perciò “circondata” dalla legge con particolari norme.
Anzitutto, va sottolineato che la donazione è un atto tendenzialmente definitivo: è irrevocabile, come tutti i contratti. Il donante non può più riprendere ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto o se i rapporti tra le parti siano cambiati dopo l’atto di donazione.
Inoltre, vista la rilevanza dell’atto, la legge richiede la necessità di usare l’atto pubblico notarile (salvo si tratti della donazione di una cosa mobile di modico valore) e la presenza di due testimoni, a pena di nullità. Secondo una recente sentenza della Cassazione (la n. 18204 del 24 luglio scorso), la prova di un’eventuale simulazione non va necessariamente fornita con un atto pubblico: basta una controdichiarazione (il negozio che attesta l’avvenuta simulazione) contenuta in una scrittura privata, firmata da entrambe le parti o solo da quella cui tale dichiarazione va a sfavore. Inoltre, la Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 18725 del 27 luglio) ha deciso che una donazione di denaro effettuata senza atto pubblico è nulla, anche se comprovata da un bonifico; dunque non può essere tassata, ma se il donante muore i suoi eredi hanno diritto a farsela restituire.
Se i beni donati sono beni mobili, va indicato il loro valore, nell’atto o in una nota a parte.
Qualsiasi bene può costituire oggetto di donazione: mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende eccetera, purché siano beni presenti nel patrimonio del donante e non beni futuri. Non sono consentite le donazioni con oggetto un’obbligazione di fare (per esempio, le gratuite prestazioni del medico o dell’artista) né quelle che abbiano a oggetto un’obbligazione di non fare (per esempio, l’obbligazione, senza corrispettivo, di non costruire un muro per non togliere luce ad un fondo attiguo).