LA MEDIAZIONE
il 27 novembre, 2017Che cos’è la mediazione?
La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie rientrante appunto nel novero dei c.d. Alternative Dispute Resolution (A.D.R.), il quale prevede che le parti, assistite dai rispettivi avvocati, partecipando fattivamente all’incontro – che si tiene innanzi ad un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia -, con l’ausilio del mediatore designato, tentino di dirimere bonariamente la controversia insorta.
Quali sono i vantaggi della mediazione?
I vantaggi della mediazione sono identificabili in drastica riduzione dei tempi e dei costi rispetto all’intraprendimento di un’azione giudiziaria.
Quali sono gli svantaggi della mediazione?
Premesso che il mediatore è un soggetto terzo ed imparziale il cui compito non è di decidere, ma di favorire una conciliazione tra le parti, la soluzione ottenuta dalla mediazione sarà di compromesso e non di giustizia.
Quando la mediazione è obbligatoria?
Attualmente, le materie in cui l’azione giudiziaria deve essere necessariamente preceduta dal preliminare tentativo di mediazione sono le seguenti:
- condominio,
- diritti reali,
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
e facoltativa?
La mediazione è facoltativa quando le parti scelgono liberamente di percorrere tale strada nonostante l’assenza di vincoli di procedibilità della domanda, ritenendo, dunque, che tale opzione possa essere utile per giungere a una composizione bonaria di una qualsivoglia controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
Come prende avvio la mediazione?
Il procedimento di mediazione prende il via con una domanda presentata dal soggetto interessato ad un organismo di mediazione del luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente per la relativa e potenziale causa di merito.
Si segnala che in ogni territorio possono esserci più organismi di mediazione e, nel caso in cui la medesima richiesta venga presentata a due o più di essi, la competenza è di quello che l’ ha ricevuta per primo.
Una volta ricevuta la domanda l’organismo, entro 30 giorni dal deposito, fissa il primo incontro tra le parti. In ogni caso, il procedimento di mediazione può durare al massimo tre mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, salvo proroga concordata tra le parti.
Come si aderisce all’invito alla mediazione?
Dopo che l’organismo di mediazione ha fissato il primo incontro, la parte istante è tenuta alla notifica all’altra parte, invitandola a partecipare al procedimento. Quest’ultima, tuttavia, può anche decidere di non presentarsi al primo incontro oppure può aderire dichiarando la propria volontà di non proseguire.
Ciò non toglie che l’organismo debba comunque redigere il verbale, eventualmente attestando la mancata partecipazione o la volontà della parte di non proseguire.
Va comunque tenuto conto del fatto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e della circostanza che la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, è condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Come si svolge la mediazione?
La mediazione si svolge senza formalità presso la sede operativa dell’organismo di conciliazione scelto per il procedimento o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo stesso.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce ai presenti sia la funzione della mediazione che le modalità con cui la stessa di svolge e invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Solo in caso di risposta positiva, procede con lo svolgimento che potrà articolarsi in uno o più incontri. In caso di risposta negativa, invece, redige il verbale di mancato accordo, in conseguenza del quale né l’organismo di mediazione né il mediatore hanno diritto al compenso (ad eccezione delle spese di segreteria).
Nel primo caso, il mediatore forma processo verbale al quale allega l’accordo raggiunto, sottoscritto sia dalle parti che dagli avvocati (NB: la cui presenza è obbligatoria in tutte le fase della mediazione) che ne attestano anche la conformità alla normativa vigente e all’ordine pubblico.
Nel secondo caso, il mediatore redige verbale di mancata conciliazione, da utilizzare nel successivo eventuale giudizio (che comunque non può mai iniziare sin quando la mediazione non è conclusa, a prescindere dall’esito).
Prima di giungere a ciò, tuttavia, è anche possibile che il mediatore formuli una proposta di conciliazione, sia di sua iniziativa che, obbligatoriamente, in caso di richiesta delle parti. Chiaramente, la proposta non è vincolante.
Quale efficacia assume l’accordo raggiunto in mediazione?