PER IL “POSSESSO” DEL BALLATOIO NON BASTA LA PROPRIETA’ DELLA CASA
il 10 novembre, 2017Per esercitare il diritto di proprietà sul ballatoio non basta possedere l’appartamento. La Cassazione (sentenza 24471/2017) mette la parola fine a una vicenda iniziata con l’azione giudiziale intentata da una condomina contro un altro comproprietario “reo” di avere occupato illegittimamente il ballatoio comune costruendoci un muro. La signora, perso il primo grado aveva fatto appello. Ma anche la Corte d’Appello aveva respinto la domanda perché il ballatoio, posto al piano inferiore a quello della condomina e adiacente all’unità immobiliare dell’appellato, era in realtà sempre stato in possesso esclusivo di quest’ultimo. Inoltre, la condomina non aveva fornito prova della natura condominiale del pianerottolo (articolo 1117 del Codice civile) né dimostrato di avere esercitato sul bene un potere di fatto.
La proprietaria non si è data per vinta ed è arrivata in Cassazione.
Per la ricorrente la Corte d’Appello la Corte d’Appello aveva sbagliato nel non considerare il ballatoio come un bene condominiale e dunque sanzionare l’appellato che, costruendo il muro aveva privato la condomina del possesso del bene.
Ma neppure il verdetto della Cassazione non è favorevole alla signora.
La Corte contesta il principio espresso dalla condomina in virtù del quale l’unico requisito necessario per ottenere una pronuncia giudiziale di reintegrazione nel possesso del pianerottolo sarebbe stato quello di essere proprietaria di una unità immobiliare all’interno del condominio.
Secondo la Suprema Corte, al contrario, tale requisito non é di per sé sufficiente.
In particolare la Cassazione evidenziava come il ballatoio, pur essendo parte comune, è suscettibile di un possesso differenziato tra le varie unità immobiliari a seconda della utilità soggettiva esercitata per il singolo proprietario, definita dal Giudice come «compossesso soggettivo».
La Corte, quindi, affermava che «con riferimento al pianerottolo come bene condominiale, va affermato – in contrasto con l’assunto della ricorrente – che il proprietario – possessore di un’unità abitativa in condominio, spogliato del possesso di una porzione di ballatoio, ha l’onere, come incombente a qualunque possessore, di fornire la prova dello ius possessionis, ossia l’esercizio di un potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, con oggetto il ballatoio stesso, non essendo sufficiente pertanto, il solo possesso dell’unità abitativa in proprietà esclusiva» e conseguentemente rigettava integralmente il ricorso, condannando altresì la condomina al pagamento delle spese del giudizio.