NON TOCCA ALLA MOGLIE PROVARE L’IMPOSSIBILITA’ DI TROVARE LAVORO

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

All’ex moglie che chiede l’assegno di divorzio non può essere richiesta la prova “diabolica” dell’impossibilità assoluta di trovare un lavoro, se la sua mancata autosufficienza si desume anche da altri fattori. La Corte di cassazione (sentenza 11538 depositata in data 11.05.2017) respinge il ricorso di un ex marito che, avendo una nuova famiglia e uno stipendio di 2.500 euro al mese, riteneva troppo oneroso l’assegno di 200 euro alla ex moglie. Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva fissato l’assegno solo per le figlie minori collocate presso la madre.

La pensa diversamente la Corte di merito che “pesa” la due situazioni. La donna non aveva presentato dichiarazione dei redditi, avendo lavorato solo per un breve periodo, mentre l’ex marito, dipendente, guadagnava 2.500 euro al mese. I giudici territoriali avevano sottolineato la natura assistenziale dell’assegno divorzile «che non consente la riproduzione automatica in sede di divorzio delle statuizioni patrimoniali adottate in sede di separazione». E infatti, in appello alla donna erano state riconosciuti 200 euro, motivo del contendere. Nella decisione aveva influito anche la sistemazione logistica degli ex coniugi: lei viveva con le figlie in una casa dei suoi genitori, mentre lui era «titolare di possidenze immobiliari» ed era dunque in grado di pagare l’assegno. La conclusione non piace al ricorrente che, sempre invocando la natura assistenziale dell’assegno, ricorda ai giudici che questo ha come presupposto la dimostrazione della parte, di non possedere redditi adeguati e la prova «dell’assoluta impossibilità di trovare un lavoro». Mentre l’ex non aveva provato il suo stato di disoccupazione.

Secondo la Cassazione, che lo bacchetta, «non appare corretto interpretare la normativa vigente nel senso che la stessa esige sia fornita, dal richiedente l’attribuzione dell’assegno divorzile, la difficile prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro». L’assegno divorzile ha certo natura assistenziale e va riconosciuto a chi ha redditi insufficienti per condurre un’esistenza dignitosa e va contenuto nella misura che consenta di raggiungere lo scopo senza “speculazioni”. Nel caso della signora però il rischio sembra lontano. La donna, di 50 anni, non ha un impiego fisso, si è data da fare lavorando per un periodo in un call center, non beneficia della casa coniugale ma di un appartamento dei genitori, nel quale vive insieme alle figlie. Ha, infine la titolarità di un quarto di immobile, mentre il resto è del marito. Per la Cassazione lui, malgrado la nuova famiglia, deve alla moglie l’assegno da 200 euro «da intendersi come mero contributo al suo mantenimento».