NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

Che cos’è la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è il nuovo procedimento introdotto dal legislatore con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (conv. in L. 162/2014) quale ulteriore strumento alternativo alla risoluzione delle controversie nella sua sede ordinaria e cioè nel processo.

In cosa consiste?

La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà“, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

La convenzione deve contenere, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può, come dispone espressamente la norma, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.

In quali casi è obbligatoria la negoziazione assistita?

Sono due i casi in cui la domanda giudiziale deve essere necessariamente preceduta da un invito alla negoziazione assistita.

Nello specifico ciò deve avvenire prima di intraprendere:

1. una causa di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, indipendentemente dal valore della stessa: materia questa nella quale l’ invito alla negoziazione sostituisce del tutto l’invito alla mediazione;

2. una causa per il pagamento di somme di denaro (a qualsiasi titolo) di importo non superiore a 50.000 euro: in tali controversie l’invito alla negoziazione è obbligatorio solo se la domanda di pagamento non riguardi una delle ipotesi di mediazione obbligatoria;

3. controversie in materia di contratti di trasporto e subtrasporto obbligatoria fatta eccezione per l’azione diretta promossa dal vettore in caso di autotrasporto di cose per conto terzo.

Che succede se non viene fatto l’invito a negoziare prima di andare in causa?

Nelle ipotesi di negoziazione obbligatoria, se la domanda giudiziale non è preceduta dall’invito alla negoziazione assistita, essa è improcedibile.

Come si svolge la negoziazione assistita?

L’iter procedimentale delineato dal legislatore comincia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere debitamente sottoscritto ed indicare l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell’invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all’ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest’ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell’invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale.

Se l’invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l’accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l’autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.

Che ruolo svolge la negoziazione assistita nell’ambito del diritto di famiglia?

I coniugi, per il tramite dei propri avvocati, possono realizzare, attraverso il procedimento di negoziazione assistita:

– la separazione personale consensuale;

– il divorzio congiunto, sempre che prima sia avvenuta la separazione consensuale oppure pronunciata la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato. Quanto ai tempi, per procedere al divorzio è necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente per 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) o 12 mesi (se la separazione è stata giudiziale);

– la modifica delle condizioni di separazione;

– la modifica delle condizioni di divorzio.

La procedura di negoziazione assistita può essere effettuata sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.

Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).