LOCAZIONI COMMERCIALI. NO AL RILASCIO SENZA INDENNITA’ DI AVVIAMENTO

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

Nelle locazioni commerciali è legittimo il mancato rilascio dell’immobile se il locatore non paga l’indennità di avviamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 24285 di oggi, accogliendo il ricorso del conduttore contro la decisione della Corte di appello di l’Aquila.

Il proprietario aveva chiesto il risarcimento per il maggior canone che avrebbe potuto conseguire locando il bene ad un diverso soggetto dalla disdetta, inviata nel gennaio 1998, fino al rilascio il 30 giugno 2003. Il giudice di merito nel condannare il conduttore al rilascio, aveva condizionato I’ obbligo al pagamento dell’ indennità, quantificando però il risarcimento a partire dalla licenza di sfratto inviata il 30 ottobre 2000.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, si legge nella ordinanza, «nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, in cui l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata all’avvenuto versamento della indennità per l’avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della I. n. 392 del 1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anche solo nella forma dell’offerta reale non accettata, la ritenzione dell’immobile da parte del conduttore avviene “de iure” e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva dell’obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna ed il conseguente obbligo di risarcimento». La legge infatti sino «all’avvenuta corresponsione dell’indennità per l’avviamento commerciale attribuisce al conduttore un diritto di ritenzione sull’immobile, anche in pendenza della relativa controversia, sino al pagamento dell’indennità».
Pertanto, prosegue la decisione, il diritto del locatore al risarcimento del danno per la ritardata consegna dell’immobile locato, ancorché sia stata pronunciata sentenza di rilascio, «va riconosciuto soltanto per il periodo successivo alla corresponsione dell’indennità di avviamento da parte del locatore, che costituisce condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio». Infatti, conclude, «siccome la ritenzione dell’immobile avviene di diritto, essa costituisce una causa di giustificazione impeditiva dalla scadenza dell’obbligo di riconsegna, che così non può degenerare in mora (se non dal momento del pagamento dell’indennità o della sua offerta reale e accettata)».