IMPOSTE SUI REDDITI. PLUSVALENZA – PERIZIA GIURATA ASSEVERATA DOPO LA STIPULA
il 10 novembre, 2017In tema di imposte sui redditi, con riferimento alla rivalutazione per la determinazione delle plusvalenze dei terreni edificabili e di quelli con destinazione agricola, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative
L’«art. 7 TUIR attribuisce al contribuente la possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell’imposta sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data del 1° gennaio 2002 in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall’art. 82 TUIR vecchia formulazione».
La suddetta deroga è consentita dalla legge alla duplice condizione che:
a) il valore del cespite alla data del 1 gennaio 2002 sia assoggettato ad imposta sostitutiva del 4%;»
b) la suddetta imposta «sia versata entro un determinato termine».
Cass. civ. 25 settembre 2017 n. 22249