CONCORDATO PREVENTIVO: DOMANDA
il 10 novembre, 2017Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui alla legge fallimentare, articolo 161, comma 6 (che consente all’imprenditore di depositare un ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dalla legge terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni), è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice.
Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dalla legge fallimentare, articolo 152 (Proposta di concordato), devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.
Cass. civ. 04 settembre 2017 n. 20725