FALLIMENTO. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23439

Pubblicato da il 21 ottobre, 2017

In materia fallimentare, l’atto solutorio è oneroso tutte le volte in cui il terzo riceva un vantaggio dal debitore, dal creditore o da altri soggetti.

Nel caso di specie,  la Corte demarca la distinzione tra atto solutorio gratuito ed atto solutorio oneroso. In particolare, si rientrerà nella prima ipotesi, ai sensi dell’art. 64 l.fall., ogni qual volta dall’operazione (sia essa a struttura semplice, perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto composta di un collegamento di atti e negozi) il solvens non abbia tratto nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso recare un beneficio al debitore; mentre si tratterà di atto oneroso tutte le volte in cui per questa sua prestazione il terzo abbia ricevuto un vantaggio dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege.