FALLIMENTO. Cass. civ., sez. I, sent. 14 dicembre 2016, n. 25730

Pubblicato da il 21 ottobre, 2017

Affinché una società avente ad oggetto un’attività commerciale sia assoggettata a fallimento è irrilevante che essa non abbia mai svolto attività economica, trattandosi di società di comodo.

Nel caso di specie, la menzionata società era finalizzata al godimento di un immobile e all’utilizzo dello stesso a titolo di garanzia per consentire alle altre società del gruppo di ottenere finanziamenti.

Con la pronuncia del 14 dicembre la Cassazione afferma che ciò che conta è la forma giuridica rivestita dalla società, vale a dire che se dallo statuto sociale emerge che l’attività svolta sia di natura commerciale, la società è assoggettabile al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività stessa, e difatti, acquista la qualità di ‘imprenditore commerciale’ dal momento della costituzione e non già dall’inizio del concreto esercizio dell’attività di impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale.