CONDOMINIO. Cass. civ., sez. II, sentenza 6 ottobre 2017, n. 23396
il 20 ottobre, 2017Per stabilire se l’avviso di convocazione dell’assemblea di un condominio sia stato recapitato cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, è determinante la data dell’avviso di giacenza della raccomandata.
Posto che l’avviso di convocazione dell’assemblea deve qualificarsi quale atto di natura privata (svincolato in quanto tale dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) ed, in particolare, quale atto unilaterale recettizio, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario; quest’ultimo avrà poi la possibilità di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Tale momento, ove la convocazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o con il momento nel quale si sia venuta a compiere la giacenza.